Secondo l’articolo 14 del DPR 600/1973 dalle scritture di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo d’imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. Per poter realizzare quanto affermato dal legislatore è necessario fare ricorso al metodo ABC per individuare quali articoli possono essere esclusi dalle rilevazioni contabili.
Possiamo quindi procedere in questo modo:
- Individuazione dei beni che secondo la disciplina dell’articolo 14 DPR 600/73 appartengono ad una tipologia che comporta l’annotazione nelle scritture ausiliare di magazzino.
- Determinazione, con riferimento ad ogni bene, del costo complessivo di tutti gli acquisti effettuati nel precedente periodo d’imposta e della relativa percentuale di importanza in relazione al costo totale di acquisto di tutte le tipologie di beni di magazzino considerati
- Indicazione dei singoli beni in ordine crescente di costo
- Esclusione dalle annotazioni nelle scritture ausiliare di magazzino dei beni fino al raggiungimento della percentuali pari al 20%.
Oltre alle informazioni relative al costo di acquisto è bene valutare anche la movimentazione dell’articolo, in quanto se articolo è molto movimentato avremo vantaggio da no rilevare le movimentazioni altrimenti poiché il costo delle rilevazioni è trascurabile possiamo contabilizzare tutti gli articoli. Oltre al criterio numerico il legislatore individua anche un criterio oggettivo per escludere i beni dalla contabilità di magazzino, infatti sono esclusi dall’obbligo di rilevazione i materiali di consumo che fisicamente non si incorporano nel prodotto, i materiali per la manutenzione, i materiali per la pulizia, il materiale pubblicitario e la cancelleria. Devono ritenersi esclusi tutti i prodotti e beni similari ai precedenti il cui costo viene addebitato al conto economico e la cui eventuale rimanenza va inventariata solo al termine del periodo d’imposta.